Note per gli operatori
10 gennaio 2016Per la determinazione delle attività necessarie finalizzate alla prevenzione incendi per le aree comuni gestite dalla SITO SpA, si deve fare riferimento al “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’art. 49, comma 4 - quater, del DL n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”.
Il Regolamento individua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e disciplina, per il deposito dei progetti, per l’esame dei progetti, per le visite tecniche, per l’approvazione di deroghe a specifiche normative, la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio che, in base alla vigente normativa, sono attribuite alla competenza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Nell’ambito di applicazione del presente regolamento rientrano tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi riportate nell’Allegato I, tra cui quella a cui far riferimento per l’Interporto di Torino:
- numero attività: 79
- tipologia attività: interporti con superficie superiore a 20.000 mq
Questa è classificata come “Attività di nuovo inserimento all’interno della lista delle attività della tabella dell’Allegato I”: in precedenza queste non erano assoggettate ai controlli.
L’attività n. 79 nell’Allegato II viene equiparata all’attività n. 55 del DM 16/02/82 “Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili con oltre 100 q.li”. Non sono ad oggi disponibili ulteriori linee guida.
Il Regolamento indica che tutte le nuove attività presenti nell’Allegato I ed esistenti alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento, debbano adeguarsi entro e non oltre un anno dalla data di pubblicazione dello stesso. A seguito di più proroghe concesse dallo Stato, la scadenza è stata posticipata al 7 Ottobre 2014.
Il Regolamento individua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e disciplina, per il deposito dei progetti, per l’esame dei progetti, per le visite tecniche, per l’approvazione di deroghe a specifiche normative, la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio che, in base alla vigente normativa, sono attribuite alla competenza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Nell’ambito di applicazione del presente regolamento rientrano tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi riportate nell’Allegato I, tra cui quella a cui far riferimento per l’Interporto di Torino:
- numero attività: 79
- tipologia attività: interporti con superficie superiore a 20.000 mq
Questa è classificata come “Attività di nuovo inserimento all’interno della lista delle attività della tabella dell’Allegato I”: in precedenza queste non erano assoggettate ai controlli.
L’attività n. 79 nell’Allegato II viene equiparata all’attività n. 55 del DM 16/02/82 “Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili con oltre 100 q.li”. Non sono ad oggi disponibili ulteriori linee guida.
Il Regolamento indica che tutte le nuove attività presenti nell’Allegato I ed esistenti alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento, debbano adeguarsi entro e non oltre un anno dalla data di pubblicazione dello stesso. A seguito di più proroghe concesse dallo Stato, la scadenza è stata posticipata al 7 Ottobre 2014.
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